Statuto Famiglia Cerrese
ART. 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile una associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata “FAMIGLIA CERRESE”. L’associazione ha la Sede Legale a Cerro Maggiore (MI) in Via Matteotti n. 1 e la durata è a tempo indeterminato.
ART. 2) SCOPO E OGGETTO
L’Associazione non ha fini di lucro. Ha come scopo principale quello di costituire un punto di aggregazione, favorendo l’avvicinamento dei cittadini Cerresi e non, al proprio territorio; in particolare:
- L’associazione intende perseguire il proprio scopo attraverso la promozione ed attivazione di studi, ricerche, convegni, seminari, tavole rotonde, dibattiti ed ogni altra iniziativa tendente allo studio e all’approfondimento di tematiche di rilevanza locale, nazionale o internazionale concernenti la situazione sociale, culturale ed economica.
- Organizzare corsi di formazione e di specializzazione, istituire borse di studio a favore di giovani studenti, promuovere iniziative di carattere editoriale, audiovisivo e telematico, promuovere scambi culturali e artistici nazionali e internazionale, promuovere attività ludico sportive, promuovere mostre e rassegne artistiche, svolgere le attività di volontariato.
ART. 3) PRINCIPI ISPIRATORI
L’associazione è apartitica, aconfessionale e si conforma ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’Assemblea.
ART. 4) ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che approvino le finalità dell’Associazione, si riconoscano nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
L’ammissione all’Associazione è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda che il candidato dovrà presentare presso la sede dell’associazione stessa; la domanda potrà essere presentata a mano o via email e contenere tutti gli elementi atti ad individuare l’associando (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed Email), una indicazione dei motivi per i quali intende associarsi e contenere altresì l’impegno a versare la quota associativa; sull’accoglimento della domanda il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni dalla presentazione.
Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda ed il mantenimento della qualifica di Associato è subordinata alla regolarità del versamento della quota associativa.
Gli associati si distinguono in soci promotori e soci ordinari; i soci promotori sono quelli definiti dall’atto costitutivo, mentre i soci ordinari sono quelli che successivamente alla costituzione sono ammessi a farne parte a seguito di approvazione dell’apposita domanda; successivamente alla Costituzione dell’Associazione, ed a seguito dell’iscrizione del primo nuovo associato, cesserà ogni distinzione tra Socio Promotore e Socio Ordinario.
ART. 5) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati hanno pari diritti; la qualifica di socio dà diritto:
- ad esprimere il proprio voto nelle assemblee, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi;
- ad esprimere il proprio voto in merito all’approvazione del rendiconto annuale
- a partecipare a tutte le attività promosse dal Consiglio
- ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute in favore ed in relazione all’Attività dell’Associazione.
ART. 6) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati hanno pari doveri; i soci sono tenuti:
- a partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno
- a impegnarsi al raggiungimento dello scopo associativo
- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione
- a tenere un comportamento verso gli altri promotori e i terzi improntato alla correttezza e assoluta buona fede.
ART. 7) PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione o ai suoi membri.
Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea che sarà convocata.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti, ed alla votazione in merito all’esclusione definitiva, che diventerà operante dalla successiva immediata trascrizione sul libro degli Associati e comunicata al socio destinatario del provvedimento di esclusione mediante lettera.
La perdita della qualifica di promotore non dà diritto ad alcun rimborso delle somme eventualmente versate a favore dell’Associazione.
ART. 8) RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE
L’economia dell’associazione si regge sui contributi dei soci, dei donatori istituzionali, dalla raccolta fondi da operatori privati, economici e finanziari, nazionale, regionale e locale.
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- contributi dei soci
- oblazioni dei sottoscrittori
- eredità, donazioni e legati
- altre riserve accantonate
- altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione
- raccolta fondi tramite crowdfunding.
Il Patrimonio è costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione e non può mai essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, né in caso di perdita della qualifica di socio. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 9) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avrà termine al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di costituzione.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli Associati, e dovrà essere approvato dalla stessa entro 120 giorni dalla chiusura dell’Esercizio.
ART. 10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
ART. 11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, con avviso scritto, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, nonché l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica all’indirizzo di ciascun associato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Essa è l’organo sovrano e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 12) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo, che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- nomina del Consiglio Direttivo
- approvazione del rendiconto economico-finanziario
- approvazione di eventuali Regolamenti
- deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
ART. 14) CONVOCAZIONE, VOTAZIONE E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto, ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti; le delibere delle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) degli Associati presenti, ivi compreso per le delibere di modifica dello Statuto e per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’Assemblea è convocata con avviso scritto da inviarsi tramite posta elettronica all’indirizzo del destinatario almeno otto giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea si riunisce, inoltre, ogniqualvolta il Presidente o i soci lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 2
associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta un solo socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea e dura in carica 3 anni; il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, nonché l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica all’indirizzo di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quanto è presente il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, e la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 16) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio la gestione dei fondi raccolti e l’attuazione delle deliberazioni assembleari.
Spetta, fra l’altro, al Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
- redigere il rendiconto economico – finanziario
- predisporre gli eventuali regolamenti interni
- stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività dell’Associazione
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione che non siano spettanti all’assemblea
- coordinare e vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli fermo restando l’obbligo di ratifica da parte dell’Assemblea immediatamente successiva. I Consiglieri sostituiti restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, ovvero se il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore al minimo, il Consiglio decade dalle sue funzioni e i Consiglieri rimasti in carica, ovvero il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente dimissionari in caso di dimissioni dell’intero Consiglio, nelle more della loro funzione, debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 17) PRESIDENTE
Il Presidente viene nominato fra i propri membri da Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; il primo Presidente dell’Associazione è nominato dal Soci Promotori nell’Atto Costitutivo. Il Presidente dura in carica tre anni.
Ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero dal Segretario.
ART. 18) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.
Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:
- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri
- la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti
- l’invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, sotto la direzione del Presidente:
- cura la gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.
- su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, può compiere atti di ordinaria amministrazione.
- consegna ogni semestre un rendiconto dell’Amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.
ART. 19) COMPENSI
I Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto e regolarmente documentate.
ART. 20) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Il Presidente del Comitato e il tesoriere cureranno la corretta stesura dei verbali delle assemblee del comitato e dei rendiconti economico finanziari annuali e dei relativi documenti di supporto e il resoconto della raccolta fondi.
ART. 21) SCIOGLIMENTO DEL COMITATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Assemblea, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni con la stessa finalità o fini analoghi.
ART. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.
ART. 23) NORMA FINALE
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
